Gli Enti di Terzo settore che si avvalgono di volontari, sia occasionali che non, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la Responsabilità Civile verso i terzi“.
La Riforma del Terzo Settore allarga quindi a tutti gli ETS l’obbligo di assicurazione che, fino a prima della novità normativa, era previsto solo per le Organizzazioni di Volontariato e per le Onlus.
Volontario: le novità introdotte dalla Riforma
Le novità introdotte in merito alla figura dei volontari sono riportate nei primi due commi dell’articolo 17 del Dlgs 117/17. In base alla normativa, il volontario non viene considerato tale solo in funzione della sua adesione a un’organizzazione non profit ma anche come “persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune […] in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Un’altra novità della Riforma del Terzo Settore è l’obbligo – fino ad ora limitato alle ODV e alle APS per le attività attivate in regime di convenzione – per tutti gli enti che si avvalgono di volontari di tenere il Registro dei volontari. Si tratta di un documento, da tenere sempre aggiornato, sul quale sono riportati i dati di tutte le persone che prestano attività di volontariato presso l’ente in modo non occasionale e che per questo consente di sapere sempre chi sono i volontari dell’organizzazione.
Assicurazione e registro dei volontari
Il Registro dei volontari è fondamentale per adempiere all’obbligo di assicurazione previsto. Infatti, solo i volontari che compaiono nel registro sono assicurati dall’ente ed è quindi necessario che la compagnia assicurativa possa verificare al suo interno la presenza del nominativo del volontario che ha subito il danno o lo ha causato.
Seppure l’obbligo di iscrizione al registro sia previsto solo per i volontari non occasionali, la normativa lascia agli enti la facoltà di creare un’apposita sezione del registro da dedicare ai volontari occasionali. L’obbligo di assicurazione permane infatti anche per i volontari occasionali, i cui dati devono comunque essere raccolti e conservati per essere messi a disposizione della compagnia assicurativa.
Un registro che prevede la possibilità di iscrivere sia i volontari non occasionali sia quelli occasionali e che allo stesso tempo facilita la relazione tra l’ente e la compagnia assicurativa, è il Registro dei volontari digitale di Italia non profit. Questo Registro digitale è in tutto e per tutto conforme alla normativa e pensato per semplificare la gestione dei volontari dell’ente.