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Associazioni di Volontariato

Volontari: 5,5 milioni di volontari
tante persone  viste dall'alto che raggruppate formano dei disegni

Gli Enti di Terzo settore che si avvalgono di volontari, sia occasionali che non, hanno l’obbligo di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la Responsabilità Civile verso i terzi“.

La Riforma del Terzo Settore allarga quindi a tutti gli ETS l’obbligo di assicurazione che, fino a prima della novità normativa, era previsto solo per le Organizzazioni di Volontariato e per le Onlus.

Volontario: le novità introdotte dalla Riforma

Le novità introdotte in merito alla figura dei volontari sono riportate nei primi due commi dell’articolo 17 del Dlgs 117/17. In base alla normativa, il volontario non viene considerato tale solo in funzione della sua adesione a un’organizzazione non profit ma anche come “persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune […] in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Un’altra novità della Riforma del Terzo Settore è l’obbligo – fino ad ora limitato alle ODV e alle APS per le attività attivate in regime di convenzione – per tutti gli enti che si avvalgono di volontari di tenere il Registro dei volontari. Si tratta di un documento, da tenere sempre aggiornato, sul quale sono riportati i dati di tutte le persone che prestano attività di volontariato presso l’ente in modo non occasionale e che per questo consente di sapere sempre chi sono i volontari dell’organizzazione.

Assicurazione e registro dei volontari

Il Registro dei volontari è fondamentale per adempiere all’obbligo di assicurazione previsto. Infatti, solo i volontari che compaiono nel registro sono assicurati dall’ente ed è quindi necessario che la compagnia assicurativa possa verificare al suo interno la presenza del nominativo del volontario che ha subito il danno o lo ha causato.

Seppure l’obbligo di iscrizione al registro sia previsto solo per i volontari non occasionali, la normativa lascia agli enti la facoltà di creare un’apposita sezione del registro da dedicare ai volontari occasionali. L’obbligo di assicurazione permane infatti anche per i volontari occasionali, i cui dati devono comunque essere raccolti e conservati per essere messi a disposizione della compagnia assicurativa.

Un registro che prevede la possibilità di iscrivere sia i volontari non occasionali sia quelli occasionali e che allo stesso tempo facilita la relazione tra l’ente e la compagnia assicurativa, è il Registro dei volontari digitale di Italia non profit. Questo Registro digitale è in tutto e per tutto conforme alla normativa e pensato per semplificare la gestione dei volontari dell’ente.

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